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TASI 2015 - AVVISO PER I CITTADINI AIRE

AVVISO TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015

per i cittadini italiani residenti all’estero

 

Per l’unità immobiliare posseduta nel Comune di Ceraso da un cittadino italiano residente all’estero iscritto all’A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione, a partire dall’anno d’imposta 2015 l’art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – convertito in Legge n. 80/2014 – prevede che:

comma 1 - “…è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”

comma 2 - “Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”

 

In questi casi quindi, per effetto dell’equiparazione all’abitazione principale:

a) se l’immobile è considerato “non di lusso” in quanto appartenente alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, pur essendo esente dall’IMU, è assoggettato alla TASI dovuta in misura ridotta dei due terzi applicando l'aliquota per l’abitazione principale (acconto 50 % TASI ad aliquota del 2,1 per mille ridotto dei due terzi da versare entro il 16 giugno 2015).

b) se l’immobile è considerato “di lusso” in quanto appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è assoggettato all’IMU con l’aliquota e detrazioni previste per le abitazioni principali di tali categorie (saldo IMU ad aliquota del 4 per mille da versare entro il 16 dicembre 2015) e alla TASI dovuta applicando l'aliquota per l’abitazione principale, in misura ridotta di due terzi (saldo TASI ad aliquota del 2,1 per mille ridotto dei due terzi da versare entro il 16 dicembre 2015).

 

Ricapitolando, la riduzione TASI di due terzi di cui alla lettera a) è subordinata al possesso di tutti i seguenti requisiti:

A – proprietario residente all'estero con iscrizione all’A.I.R.E.

B - già pensionato nel rispettivo paese (estero) di residenza (no pensionati Inps)

C - l'immobile non deve risultare locato o comunque utilizzato da terzi in comodato d’uso

 

Per avvalersi dell'agevolazione sopra descritta, è previsto l’onere di presentazione al Comune di una specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale, che sarà valida anche per la riduzione ad un terzo della TA.RI. (Tassa Rifiuti), e per la esenzione o per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'I.MU. (Imposto Municipale propria sperimentale).

 

La riduzione dei due terzi deve intendersi estesa anche alle pertinenze, anch’esse né locate né comunque utilizzate da terzi in comodato d’uso - nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità principale ad uso abitativo.  

 

Per le abitazioni possedute dagli altri cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E., non pensionati nei rispettivi paesi di residenza, oltre a dover essere corrisposta l’IMU applicando l’aliquota ordinaria (saldo IMU ad aliquota del 7,6 per mille da versare entro il 16 dicembre 2015), la TASI dovrà essere pagata per intero con l’aliquota fissata per gli immobili diversi dall’abitazione principale (saldo TASI ad aliquota dell'1,5 per mille da versare entro il 16 dicembre 2015).

 

Le aliquote TASI vigenti per il corrente anno 2015 sono state confermate nella misura stabilita nel precedente anno :  

-          2,1 per mille per l’abitazione principale

-          1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali

-          1,5 per mille per gli altri tipi di immobili e le aree fabbricabili

 

 

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